Beni strumentali e rimborso I.V.A.: chiarimenti dalla Corte di Cassazione
16 Agosto 2016
Con la sentenza n. 16684 del 9 agosto 2016, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di rimborso IVA relativamente all'acquisto di beni strumentali.
Il caso L'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che confermava la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, annullando il provvedimento che negava il rimborso IVA ad una società immobiliare.
La società richiedeva predetto rimborso per l'acquisto di beni strumentali, ovvero edifici che avrebbe successivamente venduto. Gli immobili in questione erano catastalmente identificati come beni strumentali per natura e quindi ammortizzabili; vi erano i presupposti per l'ammissione del rimborso dell'imposta d'acquisto ex art. 30, lett. c) d.P.R. n. 633/1972.
I motivi di ricorso e la decisione della Corte L'Agenzia delle Entrate ha basato la propria difesa su tre motivi, lamentando anzitutto violazione e falsa applicazione dell'art. 30, lett. c) d.P.R. n. 633/1972 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3. L'Amministrazione infatti osserva che la decisione della Corte d'Appello si basa sul bene e sui requisiti di strumentalità relativamente alla procedura di ammortamento, quando in realtà questa (la strumentalità) dovrebbe considerarsi tenuto conto dell'attività e quindi oggetto sociale del contribuente. Nel caso in questione l'immobile costituisce l'oggetto dell'attività sociale.
In secondo luogo l'Agenzia contestava la violazione dell'art. 2697 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5. Secondo il ricorrente il giudice d'Appello ritiene il bene strumentale per destinazione «in considerazione del contratto di locazione che escluderebbe il bene come oggetto dell'impresa per destinarlo a fonte di finanziamento della società» non considerando però che i proventi della locazione siano destinati proprio all'esercizio di impresa e non ai soci personalmente. In ultimo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 917/1986 (nuovo TUIR) in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3. L'Amministrazione infatti ritiene che la CTR di Palermo abbia considerato i beni immobili strumentali e quindi ammissibili alla procedura di ammortamento, poiché la società stessa aveva iscritto il bene in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, risultando quindi necessariamente strumentali, nonostante sia necessario provare la funzione strumentale del bene stesso.
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, cassando la sentenza impugnata ed inoltrandola a nuova CTR Sicilia. A parere dei giudici la ratio dell'art. 4 II comma n. 1 del d.P.R. 633/1972, per il quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi posti in essere dalle società indicate, costituiscono sempre operazioni effettuate nell'esercizio di impresa e per le quali deve applicarsi l'IVA sulle operazioni attive compiute, non vale per le operazioni passive poiché ai fini della detraibilità d'imposta è necessaria l'inerenza del bene con le finalità imprenditoriali e la strumentalità del bene acquistato rispetto all'attività imprenditoriale. Si ritiene inerente il bene compatibile con l'oggetto sociale, previa dimostrazione del contribuente. La Corte cita anche quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo per cui per stabilire se un bene sia detraibile o meno «deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali» (sent. 11 luglio 1991 in causa C-97/90, Lennartz, 8 giugno 2000 in causa C-400/98, Breitshol, 19 luglio 2012, in causa C-334/10).
I giudici di legittimità inoltre propendono per un'interpretazione già accolta in precedenza dell'art. 40 d.P.R. n. 917/1986 per cui gli immobili di imprese commerciali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, costituiscono beni strumentali d'impresa, anche se dati in locazione e/o comodato. Secondo la Corte ciò non significa che la strumentalità venga riconosciuta a prescindere in quanto rimane sempre necessaria la prova della funzione strumentale. |