Termine dilatorio di accertamento: applicabile alla sola attività ispettiva esterna

La Redazione
16 Settembre 2015

Il termine dilatorio per l'emanazione dell'avviso di accertamento si applica ai soli accessi, ispezioni e verifiche.

Il termine dilatorio per l'emanazione dell'avviso di accertamento (60 gg dalla notifica del processo verbale di chiusura delle operazione, art. 12, comma 7, Statuto del contribuente) si applica ai soli accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali destinati ad attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali (in altri termini, all'attività ispettiva “esterna”). Resta dunque esclusa l'attività svolta dall'Amministrazione finanziaria all'interno dei propri uffici, sempre con finalità di controllo.

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