Cessioni di quote, ciascuna di esse è soggetta ad imposta
16 Settembre 2015
Nel caso della cessione di quote di società di persone, come procedere con la tassazione? Complessivamente o su ogni singola quota? A chiarire il dubbio è la Corte di Cassazione, che ha analizzato la questione con l'ordinanza depositata il 15 settembre 2015, n. 18122. La situazione che i giudici hanno dovuto analizzare era la seguente. Il contribuente aveva impugnato l'avviso con il quale era stata liquidata l'imposta di registro riguardante la cessione di quote da parte di due soci; la questione sollevata era che tale unico atto avrebbe dovuto essere assoggettato ad un'unica, sola imposta fissa di registro. Secondo le Entrate, che sono ricorse alla magistratura di diritto contro il giudizio della CTR, era errato ritenere che l'atto di cessione di più quote fosse assoggettabile ad un'unica imposta, poiché ci si trovava di fronte ad un atto plurimo, contenente cioè più disposizioni, che dovevano essere assoggettate a tassazione separatamente. La Corte, in accoglimento del ricorso, ha affermato che “in tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi dell'art. 21, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto […] ad un'unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale”. Per questo unico motivo, la Corte romana ha cassato la precedente sentenza del tribunale di appello. |