Pagamento dei debiti tributari da parte degli eredi

La Redazione
16 Settembre 2015

Gli eredi di un contribuente che stava procedendo alla rateazione del pagamento delle imposte come si devono comportare? Sono tenuti al pagamento delle sanzioni? Possono pagare il debito residuo in un'unica soluzione?

Gli eredi di un contribuente che stava procedendo alla rateazione del pagamento delle imposte come si devono comportare? Sono tenuti al pagamento delle sanzioni? Possono pagare il debito residuo in un'unica soluzione?

Non “passano” agli eredi le sanzioni dovute dal de cuius anche se il contribuente è deceduto nel corso di un piano rateale di pagamento non ancora concluso, stabilito in base a un istituto definitorio dell'accertamento o deflattivo del contenzioso.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 29/E del 7 agosto 2015, risolve i dubbi sorti sui pagamenti a rate delle somme dovute a seguito degli istituti definitori dell'accertamento e deflattivi del contenzioso. I tecnici delle Entrate affermano che in materia di sanzioni amministrative tributarie, rappresenta un principio generale quello sancito dall'art. 8, D.Lgs. n. 472/97, secondo cui “l'obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Pertanto, dal momento che si verifica il decesso del contribuente, nessuna somma a titolo di sanzione può essere richiesta agli eredi e ciò vale per tutte le imposte, per tutte le tipologie di sanzioni ed a prescindere dalle vicende procedimentali che hanno, in precedenza, interessato le medesime.

L'art. 8, D.Lgs. 472/1997, afferma che “l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.”. La natura propria della nuova sanzione amministrativa tributaria comporta che, come la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, Legge n. 689/1981, anch'essa non sia trasmissibile agli eredi.

L'intrasmissibilità opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo. Anche in questo caso il credito si estingue con la morte dell'autore della violazione. È appena il caso di rilevare che la sopravvivenza dell'obbligazione solidale sorta in capo al contribuente alla morte dell'autore della violazione, nulla ha a che fare con il principio di intrasmissibilità.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, afferma che qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle residue rate ancora da versare, la competente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione. È, altresì, escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Per gli eredi rimane comunque ferma la facoltà di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.

Va osservato che nel caso in cui l'erede non effettui il pagamento della rata entro il termine previsto, anche nel caso lo stesso sia prorogato per effetto dell'art. 65, D.P.R. n. 600/1973, troveranno applicazione le sanzioni previste in caso di ritardato pagamento o di decadenza dalla rateazione, qualora ne ricorrano i presupposti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.