Movimentazioni bancarie e onere della prova

Mauro Tortorelli
30 Settembre 2015

Avverso la presunzione legale relativa prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600/73, circa i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie, il contribuente può opporre una presunzione semplice?

Avverso la presunzione legale relativa prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600/73, circa i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie, il contribuente può opporre una presunzione semplice?

Premesso che l'art. 32 citato comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, secondo un primo indirizzo della Corte di cassazione, alla presunzione legale relativa prevista dalla legge il ricorrente deve necessariamente opporre una prova e non una presunzione semplice (Cass. civ., sez. trib., 5 dicembre 2007, n. 25365; Cass. civ., sez. trib., 7 luglio 2010, n. 16062; Cass. civ., sez. trib., 6 ottobre 2010, n. 20735; Cass. civ., sez. VI-T, 24 luglio 2012, n. 13035; Cass. civ., sez. VI-T, 1 febbraio 2013, n. 2484).

Per contro, in diversi e recenti interventi, la stessa Corte ha precisato che, salvo espresse previsioni legislative di senso contrario, nell'ordinamento giuridico domestico vige il principio di libertà dei mezzi di prova e che, sotto tale profilo, la prova per presunzioni è ad ogni effetto una prova. Nella stessa sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato, altresì, che dal sistema giuridico interno non emerge alcun principio in base al quale la prova contraria ad una presunzione legale non possa essere fornita per presunzioni. Ed ancora, muovendo dalla premessa che la presunzione legale costituisce una rilevante eccezione al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice e alla regola dell'onere della prova, la Corte ha affermato che non è ipotizzabile per via interpretativa l'ulteriore vulnus al principio di libertà delle prove affermando che la prova contraria ad una presunzione legale non possa essere costituita da una presunzione semplice (Cass. civ., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25502, conforme: Cass. civ., sez. trib., 27 dicembre 2012, n. 13500; Cass. civ., sez. VI-T, 12 febbraio 2015, n. 2781).
Per completezza deve osservarsi che se a favore del contribuente è prevista la possibilità di offrire la prova presuntiva contraria alla presunzione legale, resta comunque ferma, in capo al giudice, la valutazione della gravità, precisione e concordanza della presunzione semplice. Non potendosi ammettere, da parte del contribuente, che l'onere di fornire la prova anche se per mezzo di presunzione semplice possa essere sostituito da affermazioni apodittiche, generiche e sommarie.
Tale profilo, infatti, rappresenta l'unico punto di convergenza delle contrapposte tesi della Suprema Corte, la quale esige in ogni caso che la prova offerta dal contribuente al giudice sia riferita a fatti specifici e non ad affermazioni generiche.

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