Ammissibile la costituzione quando manca il deposito della copia della ricevuta di spedizione?
19 Settembre 2016
Con le ordinanze interlocutorie n. 18000/2016 e 18001/2016 i Giudici della Corte hanno trasmesso al Primo Presidente la decisione circa la possibile rimessione alle Sezioni Unite della controversia concernente la giusta interpretazione degli artt. 53, co. 2, e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui "il ricorrente" deve, "entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso" depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita, o trasmettere ad essa a mezzo di plico raccomandato "copia del ricorso... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta... della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale". Tale deposito è da intendersi "a pena d'inammissibilità".
vediamo i due orientamenti a confronto:
Altra questione è poi la sanabilità del vizio di inammissibilità per mancato deposito – nei trenta giorni dall'invio del ricorso a mezzo posta – della fotocopia della ricevuta di spedizione. Anche su questo tema si riscontra un ulteriore contrasto giurisprudenziale, più direttamente influente sulla soluzione della controversia in esame.
I due orientamenti a confronto:
In relazione a quest'ultimo orientamento, i Giudici di legittimità evidenziano una questione di rilievo concernente l'idoneità dell'avviso di accertamento rispetto ala data di spedizione del ricorso. Punto cruciale pare essere "l'efficacia fidefacente dell'avviso di ricezione" non già in relazione alla data di consegna del plico al destinatario, quanto piuttosto alla data di spedizione. Si rileva che la notifica innanzi alle Commissioni tributarie avviene nella maggior parte dei casi secondo le modalità alternative contemplate dall'art. 16 D.Lgs. n. 546/1992, richiamate dall'art. 20, ossia essenzialmente "direttamente a mezzo del servizio postale" senza alcuna intermediazione di pubblici ufficiali diversi dagli agenti postali. Quest'ultima tipologia di notifica, dopo aver ribadito che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Ha dunque considerato priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata in quanto "priva di fede privilegiata e non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale" - confermando una declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Ad ogni modo il Collegio rileva che sussistono validi contrasti giurisprudenziali da risolvere per addivenire alla risoluzione della controversia. In ordine non solo alla portata e alle modalità applicative della sanzione di inammissibilità per la costituzione del ricorrente nel processo tributario di merito senza il deposito della copia della ricevuta della spedizione del ricorso per posta raccomandata, ma anche, e soprattutto, in caso di equipollenza tra il suddetto documento relativo all'avviso di ricevimento e la data di spedizione. È quindi pacifico che l'intervento delle Sezioni Unite è quanto mai necessario per risolvere la questione. |