Ammissibile la costituzione quando manca il deposito della copia della ricevuta di spedizione?

La Redazione
19 Settembre 2016

Con le ordinanze interlocutorie n. 18000/2016 e 18001/2016 i Giudici della Corte hanno trasmesso al Primo Presidente la decisione circa la possibile rimessione alle Sezioni Unite della controversia concernente la giusta interpretazione degli artt. 53, co. 2, e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui "il ricorrente" deve, "entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso" depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita, o trasmettere ad essa a mezzo di plico raccomandato "copia del ricorso... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta... della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale".

Con le ordinanze interlocutorie n. 18000/2016 e 18001/2016 i Giudici della Corte hanno trasmesso al Primo Presidente la decisione circa la possibile rimessione alle Sezioni Unite della controversia concernente la giusta interpretazione degli artt. 53, co. 2, e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui "il ricorrente" deve, "entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso" depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita, o trasmettere ad essa a mezzo di plico raccomandato "copia del ricorso... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta... della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale". Tale deposito è da intendersi "a pena d'inammissibilità".

vediamo i due orientamenti a confronto:

Primo orientamento Secondo orientamento
la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente sarebbe normativamente ancorata alla "spedizione", e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, come si evince dal fatto che l'art. 22, co.1, cit., prevede modallità di deposito che presupporrebbe solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione; ispirato dal progressivo affermarsi nell'ordinamento del principio di scissione degli effetti delle notificazioni, in una logica unitaria tra notificazioni a mezzo di p.u. notificatore e del servizio postale, oltre all'invio postale diretto del settore tributario – valorizza l'art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, per affermare che non vi sono deroghe al principio espresso dal citato art. 16 ("qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione"). Constatazione però sollevata da questo orientamento giurisprudenziale è che siccome il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla "proposizione" del ricorso, dunque, non potrebbe che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario.

Altra questione è poi la sanabilità del vizio di inammissibilità per mancato deposito – nei trenta giorni dall'invio del ricorso a mezzo posta – della fotocopia della ricevuta di spedizione. Anche su questo tema si riscontra un ulteriore contrasto giurisprudenziale, più direttamente influente sulla soluzione della controversia in esame.

I due orientamenti a confronto:

Primo orientamento Secondo orientamento

secondo il primo orientamento la costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tribuitaria adita, di copia del ricorso spedito per posta, unitamente a fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; in difetto il ricorso è inammissibile né il vizio è sanabile (per via della costituzione del convenuto). (cfr. Cass. civ. n. 24182/2006, n. 1025/2008, n. 20787/2013, n. 18121/2015).

con il secondo indirizzo, invece, si ritiene che il deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di spedizione è surrogabile mediante il deposito, sempre dell'atto della costituzione, della ricevuta di ritorno (il relativo deposito deve ritenersi idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente). Di questo indirizzo Cass. civ. n. 4615/2008, oltre che n. 27991/2011, n. 23593/2012, n. 18296/2015.

In relazione a quest'ultimo orientamento, i Giudici di legittimità evidenziano una questione di rilievo concernente l'idoneità dell'avviso di accertamento rispetto ala data di spedizione del ricorso.

Punto cruciale pare essere "l'efficacia fidefacente dell'avviso di ricezione" non già in relazione alla data di consegna del plico al destinatario, quanto piuttosto alla data di spedizione. Si rileva che la notifica innanzi alle Commissioni tributarie avviene nella maggior parte dei casi secondo le modalità alternative contemplate dall'art. 16 D.Lgs. n. 546/1992, richiamate dall'art. 20, ossia essenzialmente "direttamente a mezzo del servizio postale" senza alcuna intermediazione di pubblici ufficiali diversi dagli agenti postali.

Quest'ultima tipologia di notifica, dopo aver ribadito che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Ha dunque considerato priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata in quanto "priva di fede privilegiata e non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale" - confermando una declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Ad ogni modo il Collegio rileva che sussistono validi contrasti giurisprudenziali da risolvere per addivenire alla risoluzione della controversia. In ordine non solo alla portata e alle modalità applicative della sanzione di inammissibilità per la costituzione del ricorrente nel processo tributario di merito senza il deposito della copia della ricevuta della spedizione del ricorso per posta raccomandata, ma anche, e soprattutto, in caso di equipollenza tra il suddetto documento relativo all'avviso di ricevimento e la data di spedizione.

È quindi pacifico che l'intervento delle Sezioni Unite è quanto mai necessario per risolvere la questione.

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