Decadenza dalla facoltà di chiamare terzi e riflessi sul merito della pretesa

La Redazione
19 Ottobre 2015

Ai sensi dell'art. 23 d. lgs. 546/92, deve rilevarsi la decadenza dalla facoltà di fare istanza per la chiamata di terzi in caso di costituzione in giudizio oltre il termine di sessanta giorni successivi alla notifica del ricorso.

Ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 546/92, deve rilevarsi la decadenza dalla facoltà di fare istanza per la chiamata di terzi in caso di costituzione in giudizio oltre il termine di sessanta giorni successivi alla notifica del ricorso. Nel caso di specie, l'agente della riscossione, in ordine ai motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, era onerato

ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 112/1999

a chiamare in causa l'ente impositore: non avendo potuto procedere in tal senso, risponde anche dei vizi afferenti al merito della pretesa.

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