Agevolazioni fiscali: è necessario il radicamento territoriale della società

La Redazione
16 Novembre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 45279/2015, ha confermato l'illegittimità dell'attribuzione dei crediti d'imposta con la conseguente conferma di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore data l'assenza di radicamento territoriale della società.

Nella sede legale non c'erano uffici amministrativi, non c'era una linea di produzione, le attrezzature erano dislocate in parte in un'altra sede e in parte nei cantieri della società; ed infine, il domicilio del rappresentante legale era in tutt'altra parte d'Italia rispetto alla sede, che risultava quindi puramente di facciata, per sfruttare le agevolazioni. Per questo motivo, la Suprema Corte, con la sentenza del 12 novembre 2015, n. 45279, ha condannato un imprenditore titolare di un'impresa che operava in lavori di posa subacquei, confermando il decreto di sequestro preventivo disposto nei suoi confronti.

L'imprenditore, in sede di appello, si era difeso, affermando che la società, per la sua attività, aveva una “vocazione geografica diffusa”, e che “la sede operativa non risiedeva su un determinato territorio, ma laddove vi era bisogno”. Ciò non ha convinto i Giudici della Cassazione, che hanno confermato le disposizioni già date dai giudici di secondo grado. Il tribunale regionale aveva infatti ritenuto, a fronte dei numerosi indici di assenza di radicamento territoriale della società, che il ricorso del contribuente fosse del tutto infondato. “L'attribuzione dei crediti di imposta - si legge nella sentenza di Cassazione - è necessariamente discendente dalla acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate […] ex art. 1 comma 271 della Legge 296/2006, inidonei a condurre a conclusioni contrarie gli elementi prospettati dalla difesa in senso contrario”. Le disposizioni di legge della Stabilità per il 2007 poc'anzi citate disponevano infatti che per le imprese che avessero acquistato beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise fosse attribuito un credito di imposta secondo le modalità espresse dai commi da 272 a 279 della stessa Legge 296/2006.

Secondo i giudici di Cassazione la sede legale sita in una di queste regioni, da sola, non basta a giustificare il beneficio; pertanto, la condanna dell'imprenditore è stata confermata.

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