Dirigenti illegittimi: l’avviso non è salvo in caso di delega in bianco

La Redazione
16 Novembre 2015

In caso di sottoscrizione di soggetto delegato contestata in sede contenziosa, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare che il sottoscrittore sia munito di una delega non in bianco, ma che riporti invece la precisa indicazione del soggetto delegato.

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973, ai fini dell'apposizione di una valida sottoscrizione dell'atto impositivo (richiesta a pena di nullità), è sufficiente che il sottoscrittore sia capo dell'Ufficio o un “impiegato alla carriera direttiva” da questi delegato.

Ne discende che da un lato la disposizione non richiede affatto che il soggetto sottoscrittore dell'atto impositivo rivesta una particolare qualifica, tanto più dirigenziale (conf. Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2015, nn. 22810 e 22800): in particolare il capo dell'Ufficio potrebbe essere paradossalmente un funzionario non dirigente, mentre nell'ipotesi di soggetto delegato occorre l'appartenenza alla carriera direttiva (secondo l'attuale CCNL del comparto Agenzia fiscali, la terza area funzionale).

D'altro canto però, in caso di sottoscrizione di soggetto delegato contestata in sede contenziosa, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare che il sottoscrittore sia munito di una delega non in bianco, ma che riporti invece la precisa indicazione del soggetto delegato. Siffatta delega, oltre che illegittima, esporrebbe il contribuente ad una difficile attività di verifica.

Diversamente sussiste senza dubbio il difetto di sottoscrizione, che si riverbera sulla nullità dell'avviso di accertamento

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