Nulla la sentenza d'appello meramente adesiva e non motivata

La Redazione
16 Novembre 2015

La pronuncia dei giudici di appello che si dimostri “meramente adesiva” della pronuncia di primo grado, senza illustrazione delle ragioni della conferma, dovrà essere considerata nulla. Questo è quanto stabilito dai Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23063/2015.

Se la motivazione di appello è formulata in qualità adesiva a quella di primo grado, senza una illustrazione, per quanto minima, delle ragioni di tale adesione, essa è nulla: lo hanno ribadito i giudici della Cassazione, con sentenza dell'11 novembre 2015, n. 23063.

L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2001, diventato definitivo per mancata impugnazione; successivamente, a seguito di indagini bancarie, era stato emesso un nuovo avviso di accertamento per lo stesso anno di imposta. Avverso questo ulteriore atto, il contribuente aveva presentato ricorso, mentre l'ufficio si era difeso affermando che l'art. 43 del D.P.R. 600/1973 permette la notificazione di nuovi avvisi in presenza di una sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Tuttavia, la Commissione Regionale non aveva accolto le ragioni delle Entrate, pronunciando una motivazione “per relationem”.

Avverso tale motivazione, i giudici della Cassazione si sono espressi affermando come essa si sia stata “meramente adesiva” della pronuncia di primo grado, senza illustrazione delle ragioni della conferma. “Deve essere cassata la sentenza di appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame”.

La motivazione resa “per relationem”, priva di una illustrazione sintetica che esprima le ragioni dell'adesione, non consente di stabilire se il Giudice avesse preso in esame e avesse valutato le ragioni addotte dalle parti circa la questione controversa. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR.

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