Nuova edizione della Voluntary disclosure
16 Novembre 2016
Voluntary-bis, porte aperte anche a chi ha già aderito, presunzione in tema di contanti e sanatoria delle omesse dichiarazioni degli anni successivi. Sono queste le tre novità, inserite dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto Fiscale (D.L. n. 193/2016), che interessano la nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria.
Il Disegno della legge di conversione del decreto in commento, approvato oggi a Montecitorio, smorza il vincolo categorico di esclusione dalla nuova procedura di tutti i soggetti che hanno già aderito alla voluntary lo scorso anno per sostituirlo con uno più attenuato. Le nuove disposizioni prevedono infatti che si può presentare istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, è prevista la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali. In pratica, chi ha già aderito alla voluntary nazionale lo scorso anno potrà accedere alla voluntary internazionale e viceversa.
Con il passaggio alla Camera è stato inoltre inserita una presunzione relativa ai contanti. Nello specifico è previsto che, nel caso in cui la collaborazione volontaria riguarda i contanti o valori al portatore, si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti.
Infine, in tema di sanzioni, il disegno della legge di conversione approvato dai deputati, prevede che ai contribuenti che si sono avvalsi della voluntary disclosure non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale. |