Contributi per autoimpiego: assimilabili a quelli da lavoro dipendente
16 Dicembre 2015
I contributi all'autoimpiego erogati dalla Regione sono, a fini fiscali, assimilabili a quelli da lavoro dipendente: lo hanno chiarito i Giudici della Corte di Cassazione nella sentenza depositata il 10 dicembre 2015, n. 24992.
La vicenda in breve. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso di una contribuente. Al centro della controversia, le somme erogate dalla Regione, a titolo di contributo per progetti di formazione all'autoimpiego, al fine di favorire l'occupazione di lavoratori socialmente utili. Secondo i Giudici territoriali, tali contributi sono assimilabili alle borse di studio, e godono dell'esenzione dell'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche; inoltre, essendo la Regione a statuto speciale, aveva anche proprie attribuzioni in materia fiscale.
Al contrario, per l'Agenzia delle Entrate, tali contributi erano da assimilare ad erogazioni da lavoro dipendente; inoltre, la Regione, anche in virtù del suo Statuto speciale, non può disporre sgravi o norme clemenziali di favore che siano in contrasto con la disciplina tributaria nazionale. La Corte di Cassazione si è orientata su questa linea, ritenendo che “in materia di IRPEF, il contributo erogato […] per progetti di formazione all'autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di lavoro dipendente”. In virtù di ciò, il ricorso delle Entrate è stato accolto. |