È di ieri la Risoluzione n. 104/E pubblicata sul portale dell'Agenzia delle Entrate, con la quale vengono fornite le giuste coordinate per l'applicazione delle novità legislative riguardanti la complessa disciplina degli interpelli.
Interpelli antielusivi, ordine è stato fatto. Ieri l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per coordinare le novità legislative succedutesi nel corso dell'anno e per colmare i vuoti legislativi conseguenti al disallineamento temporale delle diverse decorrenze delle nuove norme. Le disposizioni in questione sono quelle recate dal D.Lgs. 128/2015 e dal D.Lgs. 156/2015, che rispettivamente hanno:
abrogato l'art. 37-bis D.P.R. 600/73 (a decorrere dal 2 settembre 2015) e introdotto una nuova procedura di interpello antiabuso all'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (a decorre dal 1° ottobre 2015);
abrogato esplicitamente sia l'art. 21, L. n. 413/1991 sia l'art. 10-bis, comma 5 dello Statuto del Contribuente (a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Secondo le indicazioni fornite ieri dalle Entrate, con la Risoluzione n. 104/E, per districarsi in questo labirinto di date e discipline, occorre prestare attenzione alla data di presentazione dell'istanza di interpello, e precisamente:
le istanze presentate entro il 1° settembre 2015, fondate legittimamente sul citato art. 37-bis ancora in vigore, alle quali l'Amministrazione non abbia ancora risposto, continueranno a soggiacere alla vecchia disciplina: l'Amministrazione provvederà a fornire il proprio parere limitatamente alla richiesta di applicazione del citato art. 37-bis e verranno seguite le regole procedurali di istruttoria di cui all'art. 21, comma 9, D.M. 13 giugno 1997 (termine perentorio di 120 giorni per la risposta, possibilità di diffida da parte del contribuente e silenzio assenso sulla soluzione prospettata decorsi 60 giorni);
le istanze presentate tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015, ovvero dopo l'abrogazione dell' art. 37-bis ma prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 10-bis, andranno ripresentate se prive “di un qualsiasi parametro normativo di riferimento”. In tali casi l'Amministrazione inviterà il contribuente a presentare una nuova istanza di interpello ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis, con il rispetto delle formalità previste dal comma 5, senza necessità di allegare i documenti eventualmente già trasmessi con la precedente istanza. In caso di adesione del contribuente gli Uffici si asterranno dal contestare l'eventuale assenza di preventività della nuova istanza, se presentata entro i 60 giorni successivi alla ricezione dell'invito e sempreché questa abbia ad oggetto la medesima fattispecie rappresentata nella precedente;
le istanze presentate tra il 1° ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2015, e, dunque, sotto la vigenza del nuovo art. 10-bis, saranno considerate valide anche se per mero errore materiale richiamano ancora l'art. 21, comma 9 L. 413/91. Condizione, invece, indispensabile per l'ammissibilità è l'indicazione “del settore impositivo in relazione al quale il parere viene richiesto, specificando le norme che ritiene applicabili (comprese quelle che lo stesso ipotizza passibili di abuso in relazione all'operazione rappresentata)”. Nello stesso senso anche “la risposta dell'Amministrazione avrà effetti limitatamente al settore impositivo e alle norme invocati dal contribuente nell'istanza e sempre nei soli limiti delle fattispecie rappresentate e delle richieste formulate”.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.