Le conseguenze giuridiche dell'atto di cessione delle quote
16 Dicembre 2016
In tema d'imposta di registro, ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile, in virtù dei criteri interpretativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 è configurabile una transazione e non una ricognizione di debito quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo, sicchè il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto.
Nel caso di specie le conseguenze giuridiche dell'atto di cessione delle quote sono ben diverse da quelle di un'ipotetica cessione di azienda, in quanto il soggetto cessionario non è divenuto, per effetto dell'atto in questione, titolare dell'azienda stessa, ma solo socio del soggetto titolare, con profondissime differenze giuridiche rispetto all'atra ipotesi. Non si vede, in definitiva, come poter equiparare la vendita delle quote sociali alla vendita dell'azienda, se non in una dimensione latamente e puramente economica che non è affatto quella presa in considerazione dalla norma tributaria in esame, la quale si riferisce espressamente agli effetti giuridici degli atti, e non alla individuazione dei soggetti che, in via di puro fatto, possano accedere al godimento di beni materiali. |