Confermata l'impugnabilità della cartella conosciuta tramite il solo estratto di ruolo
17 Febbraio 2016
Anche se la cartella di pagamento è invalidamente notificata, e il contribuente ne è venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, è possibile impugnarla; i Giudici della Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 12 febbraio 2016, n. 2882, sono tornati sul tema del contrasto giurisprudenziale sulla materia, ricollocandosi sulla scia di quanto affermato recentemente dalle Sezioni Unite.
Nel caso in esame, Equitalia era ricorsa avverso la sentenza della CTR che aveva riformato la sentenza di primo grado; in pratica, i Giudici regionali avevano ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo sulla circostanza che nessuna prova era stata fornita dal concessionario in merito alla notificazione della cartella impugnata.
“Il contribuente – hanno ricordato i Giudici della Cassazione, rifacendosi alla recente sentenza delle Sezioni Unite del 2 ottobre 2015, n. 19704 (con commento di Francesca Picardi "Impugnabili anche la cartella ed il ruolo non notificati") – può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.
Hanno aggiunto dalla Corte che ciò non è di ostacolo all'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992: infatti, una lettura costituzionalmente orientata di tale norma porta a ritenere che “l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza”. |