Per la Consulta è legittimo l'istituto del reclamo/mediazione
17 Febbraio 2017
Come noto l'istituto del reclamo e della mediazione favoriscono la definizione delle controversie nella fase pregiudiziale, soddisfando così l'interesse generale sotto un duplice aspetto:
Oggetto di commento è l'ordinanza pronunciata dalla Consulta lo scorso 15 febbraio a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTP di Milano in riferimento all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. I Giudici salvano l'istituto in esame dichiarando manifestamente inammissibili le questioni sottoposte al loro vaglio, in particolare la questione relativa all'art. 24 e 111 Cost. Infondata, invece la questione relativa all'art. 3 Cost. per essere l'art. 17-bis riferito ai soli atti emessi dall'Amministrazione dello Stato e per importi superiori ai ventimila euro.
Innanzitutto va osservato che la mediazione tributaria introdotta dall'impugnato art. 17-bis cosituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull'intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti, che agiscono, quindi, su un piano di parità. È dunque questione consolidata per la Corte Costituzionale che siffato procedimento conciliativo, non riconducibile alla mediazione, preprocessuale, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, possa violare il suo diritto di difesa, il principio ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Una delle analisi affrontate dalla Corte è che il Legislatore ha voluto perseguire l'interesse generale alla deflazione del contenzioso tributario in modo ragionevole, prevedendo il rinvio dell'accesso al giudice con riguardo alle liti che notoriamente rappresentando il numero più consistente delle controversie tributarie ed, al contempo, a quelle di esse che comportano le minori conseguenze finanziarie sia per la parte privata che per quella pubblica. Tale scelta è frutto di un corretto esercizio della discrezionalità legislativa, non censurabile né sul piano del diritto alla tutela giurisdizionale, né su quello del rispetto dei princìpi di ugualianza e ragionevolezza. |