Esenzione per servizi culturali, efficacia non automatica nei singoli ordinamenti
20 Febbraio 2017
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE e s.m.i.. In particolare il giudice del rinvio solleva la questione se l'esenzione di «talune prestazioni di servizi culturali», debba essere interpretata nel senso che la norma sia dotata di efficacia diretta per cui, in assenza di trasposizione, tale disposizione possa essere direttamente invocata da un organismo di diritto pubblico o da un altro organismo culturale riconosciuto dallo Stato membro interessato e che fornisca prestazioni di servizi culturali.
Come l'avvocato generale ha osservato al paragrafo 23 delle sue conclusioni, la decisione del legislatore dell'Unione di lasciare agli Stati membri il potere discrezionale di determinare le prestazioni di servizi culturali da esentare può spiegarsi con la grande varietà di tradizioni culturali e di identità regionali nell'ambito dell'Unione e, talvolta, in seno ad uno stesso Stato membro. Va pertanto considerato che l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva, facendo riferimento a «talune prestazioni di servizi culturali», non richiede l'esenzione di tutte le prestazioni di servizi culturali, in modo che gli Stati membri possono esentarne «taluni», assoggettandone al contempo altri all'IVA.
La Corte (Quarta sezione, causa C-592/15, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro British Film Institute) afferma così il principio di diritto per cui "l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, [...] base imponibile uniforme, che prevede l'esenzione di «talune prestazioni di servizi culturali», dev'essere interpretato nel senso che esso non è dotato di efficacia diretta per cui, in assenza di trasposizione, tale disposizione non può essere direttamente invocata da un organismo di diritto pubblico o da un altro organismo culturale riconosciuto dallo Stato membro interessato, che fornisca prestazioni di servizi culturali".
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