Compensazione dei debiti tributari con i crediti IVA: confermato il limite di 700.000 euro
17 Marzo 2017
"L'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d'imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole".
Questo il principio di diritto affermato dai Giudici del Lussemburgo nella sentenza C-211/16 depositata il 16 marzo 2017. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta, nel caso esaminato, dalla Commissione Tributaria provinciale di Torino in ordine all'interpretazione dell'art. 183, primo comma, della direttiva IVA. Ambito della controversia, il contenzioso tra una S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate relativo all'imposta sul reddito delle società per il 2013: era stata effettuata una compensazione orizzontale in misura superiore al tetto di euro 700.000 autorizzato ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge n. 388/2000.
Dopo aver premesso che “la libertà di cui dispongono gli Stati membri […] nello stabilire modalità di rimborso di un'eccedenza di IVA non comporta che dette modalità siano dispensate da qualsivoglia controllo riguardo al diritto dell'Unione”, la CGUE constata che la limitazione della compensazione non appare una misura inadeguata, in considerazione della facilità d'esercizio di tale compensazione, che può riguardare debiti di importi considerevoli e di natura diversa, anche nei casi in cui non si sia potuta verificare l'esistenza del credito IVA.
Più nello specifico, i diversi elementi sottoposti alla Corte non consentono di valutare se il tetto della compensazione sia necessario e permetta di raggiungere efficacemente l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale, tenuto conto della frequenza e della portata di una siffatta evasione nonché dell'importo del massimale determinato dalla legge, e se tale limitazione pregiudichi gli obiettivi e i principi stabiliti dalla normativa dell'Unione in materia di IVA, nell'alveo di tutte le possibilità di rimborso contemplate dalla normativa italiana. Come rileva il governo italiano, infatti, ai fini della valutazione del rispetto dei principi dell'Unione, l'art. 34, primo comma, della legge n. 388/2000 dovrebbe essere esaminato nell'ambito del quadro normativo complessivo previsto dall'ordinamento interno. Se è vero quindi che spetta alla Corte interpretare il diritto comune al fine di dare delucidazioni al giudice del rinvio, è quest'ultimo il solo competente per interpretare il diritto nazionale e valutare i fatti di cui alla controversia principale nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità. |