Avvisi non esecutivi: la rottamazione non si applica
17 Marzo 2017
Rottamazione delle cartelle di Equitalia: non si può applicare agli accertamenti non ancora esecutivi, emessi prima dell'ottobre 2011. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 marzo 2017 n. 5951.
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un contribuente un avviso di accertamento con il quale aveva determinato sinteticamente un maggior reddito per l'anno 2000; il contribuente lo impugnava, ricorrendo davanti al Giudice e la Commissione Provinciale gli dava ragione. La CTR accoglieva parzialmente il ricorso delle Entrate, le quali tuttavia ricorrevano in Cassazione. Preliminarmente, i giudici della Suprema Corte hanno osservato come sia da rigettare la richiesta di rinvio, formulata dalla parte resistente, in quanto il giudizio in oggetto riguardava un avviso di accertamento non esecutivo (emesso prima del 1° ottobre 2011) che non è interessato dalla sopravvenuta normativa in merito alla definizione agevolata dei carichi fiscali.
I Giudici osservavano però come l'avviso di accertamento fosse stato emesso sulla base dell'elemento indicativo di maggiore capacità contributiva, individuato nelle spese per incrementi patrimoniali relative all'acquisto di immobili; secondo il giudice di merito, tali acquisti non erano sintomatici di maggiore capacità contributiva, in quanto il pagamento del prezzo era avvenuto con la rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società alienante per finanziamenti realizzati dagli stessi soci negli anni precedenti.
E, continuano dalla Cassazione, “la censua di illogicità ed insufficienza della motivazione è svolta dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto che l'avviso di accertamento sia stato invece emesso sulla base del diverso indice di capacità contributiva costituito dalle spese per i pregressi finanziamenti effettuati in favore della società. Tale circostanza, espressamente esclusa dal giudice di merito, è semplicemente affermata dalla parte ricorrente senza l'indicazione di alcun atto processuale o documento a supporto della dedotta censura di contraddittorietà della motivazione, la quale pertanto risulta infondata”. Il ricorso del Fisco è stato quindi rigettato. |