Rendiconto: questo il momento di imputazione dei redditi da partecipazione

La Redazione
17 Maggio 2016

I Giudici della Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9731/2016, ha ribadito che in una società, per stabilire a chi sono da imputare i redditi da partecipazione si deve tener conto del momento del rendiconto.

In una società, per stabilire a chi sono da imputare i redditi da partecipazione si deve tener conto del momento del rendiconto. Con l'ordinanza del 12 maggio 2016, n. 9731, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente avverso la sentenza della CTR che ne aveva accolto il ricorso. In particolare, i Giudici di secondo grado avevano riformulato la decisione della CTP accogliendo l'impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiore IRPEF dovuta in relazione all'anno di imposta 2006, per effetto del reddito da partecipazione (non dichiarato) in una società.

Secondo i Giudici di secondo grado, la contribuente, nel periodo contestato, era stata socia soltanto per gli ultimi 10 giorni dell'anno: in tal senso, “il suo reddito figurativo conseguente all'applicazione dell'art. 5 del T.U.I.R. doveva essere ridotto ad 1/36 di quello accertatole”.

Secondo l'Agenzia, era errato ridurre il reddito da partecipazione in misura proporzionale al periodo nel quale la contribuente era stata socia: i redditi accertati e quelli dichiarati dalla società di persone costituiscono infatti redditi propri del socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dal tempo nel quale il socio ha effettivamente partecipato alla società.

Tale tesi ha trovato l'accoglimento della Cassazione, secondo la quale “in tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati […] esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Dunque, non si può imputare i redditi al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione. I redditi della società, nel caso in esame, dovevano essere imputati alla contribuente in quanto socia al momento dell'approvazione del rendiconto.

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