Ampliata la categoria dei contribuenti ammessi ai rimborsi IVA in via prioritaria

La Redazione
17 Maggio 2016

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 29 aprile scorso (in G.U. n. 111/2016), ha individuato un'ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell'IVA in via prioritaria.

Con Decreto del 29 aprile scorso, pubblicato nella G.U. n. 111/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato un'ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell'IVA in via prioritaria. Il Ministero comunica che tale necessità dovrà essere espletata entro tre mesi dalla richiesta dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. L'agevolazione in questione vale per i soggetti che effettuano le prestazioni di cui all'art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del d.P.R. n. 633/1972, nello specifico per chi effettua servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di complemento relative ad edifici.

Efficacia

Nel Decreto si legge poi che le disposizioni enunciate si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016.

La norma ha come obiettivo quello di contenere le inefficienze finanziarie, oltreché i costi della gestione operativa derivanti dall'applicazione del reverse charge.

I soggetti passivi IVA per accedere ai rimborsi in via prioritaria, ai sensi dell'art. 2, D.M. 22 marzo 2007, devono:

  • svolgere l'attività da almeno tre anni;
  • richiedere come rimborso un'eccedenza detraibile di importo almeno pari a 10.000 euro, in caso di rimborsi annuali, e almeno pari a 3.000 euro, in caso di rimborsi infrannuali (trimestrali);
  • richiedere a rimborso un'eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10% dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.

Il venir meno di una di queste comporta, per il soggetto passivo, la perdita del diritto di usufruire della disposizione agevolativa. Se ne deduce dunque che tali condizioni devono necessariamente verificarsi tutte contemporaneamente.

Infine in termini operativi, in caso di rimborsi trimestrali, i soggetti passivi IVA sono tenuti a confermare il possesso dei requisiti di legge all'atto della richiesta di rimborso.

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