Il valore della causa determina l'esenzione dall'imposta di registro

La Redazione
17 Maggio 2016

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10044/2016, ha ricordato che per gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.033,00 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10044 del 16 maggio scorso, ha ricordato che per il pagamento della tassa di registro è prevista un'esenzione generalizzata, in deroga a quanto previsto dall'art. 37, d.P.R. n. 131/1986, per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, sicché la norma su citata non può considerarsi né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo.

Nel caso specifico il contribuente lamentava la non applicabilità dell'esenzione dal pagamento della tassa di registro anche alle sentenze pronunciate in grado di appello avverso le pronunce del giudice di pace (nelle cause dunque non eccedenti la somma di € 1.033,00).

La Corte nel pronunciarsi fa espresso richiamo all'art. 46 della L. n. 374/1991 il quale prevede una vera e propria esenzione dal pagamento della tassa di registro in relazione ai provvedimenti giudiziari come quello qui in discussione, ovvero sancisce che "gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.033,00 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".

La ratio manifesta della disciplina è quella di alleviare il soggetto dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che ammonta ad un valore irrisorio.

Per tali motivi la Corte ritiene di dover accogliere il ricorso del contribuente relativamente all'applicabilità dell'esenzione del pagamento della tassa.

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