Termini di prescrizione per le cartelle non opposte
17 Maggio 2016
In caso di mancata impugnazione della cartella, la pretesa impositiva diviene definitiva ed il credito fiscale da essa rappresentato si cristallizza. Ne discende che per la loro riscossione rimane valido il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., giacché termini differenti da quelli ordinari devono essere espressamente previsti dalla legge. Nel caso di specie e con riferimento alle tasse automobilistiche, la prescrizione triennale sussiste per il potere accertativo dell'Ente impositore e va eventualmente eccepita avverso gli atti di accertamento ovvero le successive cartelle. |