Rassegna di giurisprudenza di legittimità - aprile 2016

La Redazione
La Redazione
31 Maggio 2016

Dalla redazione de IlTributario.it una selezione delle pronunce della Cassazione di maggior interesse depositate nel mese di aprile 2016.

IVA

Cass. civ., sez. un., 21 aprile 2016, n. 8059

Il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati - non solo sul piano dei rapporti privatistici, ma anche sul piano eminentemente tributario - con la materiale esecuzione della prestazione, giacchè, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al d.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione.

Ciò comporta, quale indefettibile corollario, che i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell'attività medesima, devono ritenersi assoggettati ad iva, risultandone lo "statuto" impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - CLASSAMENTO CATASTALE

Cass. civ., sez. un, 18 aprile 2016, n. 7665

È del Giudice amministrativo la giurisdizione inerente la revisione del classamento catastale e degli atti amministrativi generali in materia fiscale, residuando al giudice tributario l'eventuale mera disapplicazione. La controversia sugli atti amministrativi generali esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali l'art. 7 dello stesso D.Lgs. consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l'impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo.

CREDITI D'IMPOSTA - BENI STRUMENTALI NUOVI

Cass. civ., sez. trib., 15 aprile 2016, n. 7474

I "beni strumentali nuovi" quando siano beni mobili, è probabile che vengono utilizzati in luoghi diversi, seguendo il ciclo delle relative attività economiche. Dunque il rinvenimento di veicoli adibiti alla stessa funzione, ma in Comuni diversi della Regione confinante, non vale a ritenere che ad ognuno di essi corrisponda una autonoma "struttura produttiva" intesa in senso economico-funzionale. I mezzi impiegati dovranno considerarsi, salvo prova contraria, riconducibili alla stessa struttura facente capo all stessa impresa che operi nei settori delle attività "agevolate" dalla legge, la conseguenza è che risultano titolari del diritto al credito d'imposta a norma dell'art. 8 della Legge n. 388/2000.

TRIBUTI LOCALI - IRAP

Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2016, n. 7371

L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività. (Principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale).

Cass. civ., sez. un., 13 aprile 2016, n. 7291

In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la "medicina di gruppo", ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione; per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale.

FISCALITA' INTERNAZIONALE - BLACK LIST

Cass. civ., sez. trib., 6 aprile 2016, n. 6651

La deducibilità dei costi black list è subordinata alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente ed all'effettività delle transazioni commerciali, mentre la separata indicazione di detti costi viene degradata ad obbligo puramente formale, passibile di sanzione amministrativa. Dalle innovazioni apportate dalla L. 296/2006 si evince che vi è l'esigenza di trovare un punto di equilibrio meno gravoso per il contribuente, che viene individuato nel mutare la separata indicazione dei costi in dichiarazione da presupposto di indeducibilità ad obbligo dichiarativo amministrativamente sanzionatorio. In tale modo viene permesso al contribuente di provare l'inerenza dei costi e quindi la deducibilità degli stessi.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IVA - RIVALSA APPALTATORE/COMITTENTE

Cass. civ., sez. un., 4 aprile 2016, n. 6451

La controversia promossa dall'appaltatore nei confronti del committente per rivalsa dell'IVA sui corrispettivi di appalto ha natura privatistica: deve pertanto escludersi qualsiasi profilo o riflesso tributario e la statuizione al riguardo si risolve in un accertamento incidentale nell'ambito del rapporto privatistico tra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa, che non investe in alcun modo il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.