Credito d'imposta non riconosciuto in caso di errori bloccanti
17 Maggio 2017
Se il sistema comunica un errore di trasmissione al contribuente, la dichiarazione dei redditi non si considera regolarmente presentata. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 maggio 2017 n. 11828, con la quale i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
La situazione è comune: si tratta di una dichiarazione inviata telematicamente e “scartata” dal sistema informatico a causa di un “errore bloccante”. In breve, secondo il giudice di appello, la dichiarazione, anche se scartata, non poteva comportare il disconoscimento – come sostenuto dalle Entrate – di un credito d'imposta.
Diverso è stato il parere dei Giudici della Suprema Corte, secondo i quali la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa e si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, «atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che […] sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio». Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. |