Il nuovo giudizio di ottemperanza: l’abrogazione del doppio rimedio
17 Giugno 2016
Com'è cambiato il giudizio di ottemperanza a seguito della riforma del contenzioso tributario?
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, di riforma del contenzioso tributario, ha previsto un restyling dell'istituto dell'ottemperanza, rimedio specifico all'inerzia degli Uffici che siano risultati soccombenti in giudizio, previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, l'art. 9, comma 1, lettera ii), numero 1), del decreto di riforma ha innovato la disciplina dell'ottemperanza prevedendo, innanzitutto, la soppressione della facoltà, in vigore fino al 31 dicembre dello scorso anno, di adire anche il giudice civile per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva, favorevole al contribuente.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 è consentito rivolgersi esclusivamente al giudice tributario per ottenere l'adempimento coattivo dell'Ufficio, cui questi sarà costretto in forza della sentenza della Commissione Tributaria. Altra importante novità è rappresentata dal fatto che il novero degli Uffici contro cui proporre il giudizio di ottemperanza si è arricchito della presenza dell'Agente della riscossione, dunque, in primis, di Equitalia s.p.a., il quale, pertanto, rientra, a pieno titolo, tra le controparti processuali previste dal nuovo articolo 70. Ha fatto, poi, la sua prima comparsa, nel panorama del contenzioso tributario, il giudice monocratico, il quale, come previsto dal nuovo comma 10-bis dell'art. 70, si occupa dei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di importo fino a ventimila euro e, comunque, il pagamento delle spese di giudizio, che siano state liquidate nella sentenza di condanna.
Non da ultimo, dal 1° gennaio di quest'anno è stata introdotta la possibilità di instaurare il giudizio di ottemperanza, da un lato, per ottenere il rimborso delle somme pagate in pendenza del giudizio di primo grado che si sia concluso con esito favorevole al contribuente (articolo 68, secondo comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), dall'altro, in caso di mancato rimborso delle somme cui sia stato condannato l'Ufficio, in conseguenza dell'efficacia immediatamente esecutiva delle sentenze (articolo 69, quinto comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); in quest'ultimo caso, tuttavia, l'iniziale decorrenza fissata al 1° giugno verrà differita alla data di approvazione dello schema di garanzia che il giudice potrà richiedere a fronte di rimborsi superiori a diecimila euro, per effetto delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 12, secondo comma, del decreto di riforma.
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