Assoggettabilità IVA dell'autoconsumo a prescindere dal decorso del periodo di “sorveglianza fiscale”
17 Giugno 2016
La Corte di Giustizia UE, nel ribadire che alla cessazione dell'attività economica il possesso “privato” dei relativi beni (c.d. autoconsumo) può costituire una cessione imponibile ai fini IVA, ha chiarito, con la sentenza del 16 giugno scorso relativa alla causa C-229/15), che tale regola si applica indipendentemente dal periodo trascorso tra la data dell'acquisizione dei beni e quella della cessazione dell'attività stessa e, quindi, a prescindere dal decorso periodo di c.d. “sorveglianza fiscale” per la rettifica della detrazione.
La controversia vedeva coinvolto un notaio polacco che aveva costruito un edificio adibito ad uso promiscuo, ossia abitativo e professionale, e che aveva richiesto all'Amministrazione finanziaria polacca se, in caso di cessazione della sua attività di notaio, dovesse assoggettare ad IVA la parte dell'edificio destinata ad uso professionale. Sul punto, il contribuente sosteneva la tesi secondo cui, essendo trascorso il periodo decennale, stabilito dalla normativa IVA polacca, di osservazione fiscale ai fini della rettifica della detrazione, non sussisterebbe più neppure alcuna ragione per procedere ad assoggettare ad IVA la parte dell'edificio adibito ad attività professionale in caso di cessazione dell'attività.
Con la sentenza in commento che ha affrontato la vicenda, i Giudici del Lussemburgo hanno affermato il principio secondo cui la scadenza del periodo di rettifica della detrazione relativa ad un bene impiegato nell'attività economica non incide in alcun modo sull'imposizione, relativa allo stesso bene, che può sorgere al momento della cessazione dell'attività economica, il cd. autoconsumo. |