Se le spese non sono documentate, non sono detraibili in caso di sequestro per equivalente
17 Settembre 2015
Le componenti negative devono essere documentate; nell'ipotesi contraria, in caso di sequestro, la confisca può scattare per equivalente, senza detrazione di spese non rendicontate. Lo affermano i Gudici di Cassazione, nella sentenza 15 settembre 2015, n. 37094. Il Tribunale del riesame aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni di un contribuente, legale rappresentante di una S.a.s. Secondo i Giudici, egli avrebbe emesso fatture con corrispettivi inferiori a quelli realmente percepiti, con lo scopo di evadere le imposte, omettendo poi di documentare le operazioni attive nei confronti di alcuni clienti. Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto sottrarre i costi supportati per la determinazione di maggiori ricavi, al fine di calcolare l'ammontare effettivo dell'imposta evasa e quindi il risparmio economico conseguito dall'impresa. Tali ragioni del ricorso sono parse però del tutto infondate. Non esiste infatti correlazione tra i ricavi non contabilizzati e gli eventuali costi, anch'essi non contabilizzati. Le spese e gli altri componenti negativi, secondo i giudici, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza solo se certi o determinabili in modo obiettivo: ragion per cui non possono essere semplicemente desunti. Spetta quindi al presunto evasore documentare attentamente le spese. “Non costituisce violazione di legge – si legge in sentenza – quantificare l'imposta evasa contabilizzando i maggiori ricavi conseguiti senza detrarre i costi che non siano stati contabilizzati in ordine alla loro esistenza effettiva laddove manchino specifiche deduzioni o allegazioni. Nessun criterio di giudizio legittima la deduzione di costi non contabilizzati in base a presunzioni sganciate da qualsiasi dato fattuale che renderebbe irragionevole il dubbio sulla loro esistenza, e arbitraria persino la loro quantificazione”. |