Revisori legali: PEC da comunicare entro il 30 novembre
17 Ottobre 2016
Entro il prossimo 30 novembre gli iscritti al Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 sono tenuti a comunicare la casella di posta elettronica certificata (PEC). A tal proposito, il Ministero delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha diffuso lo scorso 29 settembre la Circolare n. 21/D per definire modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti.
La Circolare, diffusa dal CNDCEC a tutti i Consigli degli Ordini territoriali tramite l'Informativa n. 109, precisa che gli indirizzi PEC dovranno essere comunicati al MEF tramite l'apposito portale della revisione legale disponibile sul sito web della Ragioneria dello Stato. Inoltre, il documento di prassi chiarisce che i professionisti già iscritti presso altri Albi, Ordini o Collegi professionali, potranno indicare la casella PEC già utilizzata per l'Ordine professionale o collegio di appartenenza o ricorrere, alternativamente, ad una casella PEC specifica diversa dalla precedente. Per coloro, invece, che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori un valido indirizzo PEC, ad essi non è richiesta alcuna comunicazione ulteriore se non una verifica della validità della stessa.
In caso di mancata comunicazione delle informazioni, o del loro aggiornamento, l'iscritto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da cinquanta a duemilacinquecento euro (art. 24, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 39/2010). |