Contributi integrativi: non deducibili dal contribuente professionista

La Redazione
17 Ottobre 2016

Non costituisce costo deducibile il contributo integrativo, in quanto non supportato dal contribuente professionista. Questo l'assunto della sentenza n. 20784/2016 della Corte di Cassazione.

Il professionista non può dedurre il contributo integrativo, perché il relativo costo è “posto a carico del cliente”. Lo definisce la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 14 ottobre 2016 n. 20784. Con essa, i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, le quali impugnavano l'esito della sentenza di merito, favorevole ad un contribuente. Secondo la CTR, infatti, la somma dei contributi integrativi dovuti alla cassa, sarebbero stati deducibili dal professionista, iscritto all'EPAP.

No, per la Cassazione: richiamando una precedente sentenza (che riguardava il contributo integrativo da versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, sentenza n. 13465/2014) i Giudici hanno asserito che tale contributo è un onere che, oltre ad essere obbligatorio per legge, è anche pacificamente a carico del cliente del professionista, “con la conseguenza che lo stesso – hanno affermato – non essendo supportato dal contribuente professionista, non costituisce costo deducibile”.

I Supremi Giudici non hanno potuto dunque far altro che constatare l'errore nel quale era incorsa la CTR: “la pretesa del ricorrente di dedurre dal suo reddito il contributo integrativo, non trova giustificazione né sotto il profilo integrativo, né con riguardo ai principi dell'ordinamento giuridico-tributario, trattandosi di onere che non è rimasto a carico del contribuente, non avendo concorso alla formazione del suo reddito”.

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