Nessuna agevolazione TARSU per magazzini, depositi e soffitte
18 Ottobre 2016
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20778/2016, ha ricordato che, ai sensi dell'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993, la condizione di impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. La Corte ricorda inoltre, che la situazione che legittima l'esonero si verifica quando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.
Nel caso specifico la CTR confermava la decisione della CTP, ritenendo che in relazione alle attività commerciali, i depositi, i magazzini e le soffitte, costituendo strutture connesse all'attività principale, non godono di alcuna agevolazione ai fini della TARSU e che, ai fini della tassazione, concorrono per la applicazione della tariffa unitaria, in quanto strumentali all'attività esercitata (anche se le corrispondenti superfici hanno diversa destinazione di uso e sono ubicate in luoghi diversi rispetto a quelli in cui è svolta l'attività principale).
Sulla base di tale assunto, proseguono i giudici di legittimità – ritenendo valida la decisione sostenuta dai Giudici di seconde cure – che i magazzini ed i depositi sono aree operative al pari di quelle dei locali destinati alla vendita perché strumentali all'attività commerciale e perché producono rifiuti omogenei a quelli prodotti nell'esercizio dell'attività commerciale. Conseguentemente rigetta il ricorso del contribuente confermando la decisione presa in secondo grado.
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