Notifica presso il domicilio del de cuius

La Redazione
17 Novembre 2015

I Giudici della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23416/2015, affermano che in caso di decesso del contribuente, la notifica - effettuata presso l'ultimo domicilio del de cuius - della cartella esattoriale a lui intestata è valida ed efficace verso gli eredi, ove manchi la comunicazione tempestiva prescritta dall'art. 65, D.p.r. 600/1973.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23416 del 16 novembre scorso, ha affermato che in tema di notifiche di atti tributari nei confronti degli eredi del contribuente, l'art. 65 del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale l'onere di informazione relativo alle variazioni di domicilio, effettuate almeno trenta giorni prima, e qualora tale obbligo non risulti assolto disimpegna l'Amministrazione finanziaria dal provvedere alla ricerca specifica e individuale di ciascun erede.

Il contribuente, nella fattispecie qui esaminata, lamenta l'illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento agli eredi, impersonale e collettiva, presso l'ultimo domicilio del de cuius.

I Giudici, sulla base del principio sopra espresso, ritengono infondate le ragioni dell'erede che non ha provveduto alla comunicazione tempestiva, non essendo sufficiente a tal fine la registrazione del testamento olografo.

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