Il chirurgo che si avvale di una clinica di terzi non è soggetto a IRAP

La Redazione
17 Novembre 2016

La Cassazione continua con le pronunce in tema di IRAP e con l'ordinanza n. 23170/2016 accoglie il ricorso di un chirurgo iscritto al SSN che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una clinica, affermando che il professionista in questione non è soggetto ad IRAP.

Continuano le pronunce della Cassazione in tema di IRAP. I Supremi Giudici affermano, con l'ordinanza del 14 novembre 2016, n. 23170, che il chirurgo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una clinica, non è soggetto all'IRAP.

La pronuncia dei Giudici della Suprema Corte arriva dopo il ricorso di un chirurgo che aveva impugnato la sentenza della CTR: i Giudici di merito avevano asserito che ricorrevano i presupposti per l'imposizione all'IRAP, in quanto il contribuente svolgeva la sua attività in modo abituale e autonomamente organizzato, poiché “quella piccola organizzazione che dichiara di avere, è adeguata all'attività che svolge ed è autonoma perché non dipende dal committente”, oltre ad avvalersi di una struttura che comporta dei costi di ammortamento, oneri per collaborazioni e spese per consumi.

Sbagliato, secondo i Giudici che hanno richiamato la recente e determinante sentenza delle Sezioni Unite n. 9451/2016: non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che tale struttura sia autonoma, facendo capo al lavoratore stesso non solo sotto fattori operativi ma anche sotto quelli organizzativi. Nel caso in esame, la CTR si era discostata da questi principi, avendo invece affermato che il contribuente svolgeva l'attività in modo autonomo perché “non dipendeva dal committente”, pur avvalendosi di strutture da altri organizzate.

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