Le novità in tema di dichiarazione integrativa enunciate nel Decreto Fiscale
17 Novembre 2016
Il D.L. n. 193/2016 ha riscritto la disciplina delle dichiarazioni integrative, inserendo, all'art. 5 del Decreto, la specificazione che le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti di imposta potranno essere integrate a favore grazie ad una successiva dichiarazione da presentare anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo, per effettuare la correzione di errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito; il tutto con l'applicazione delle sanzioni ridotte. Discorso analogo vale anche per la correzione in senso favorevole entro i termini dell'azione di accertamento della dichiarazione annuale IVA: potranno essere corretti gli errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile; anche qui, con l'applicazione di sanzioni ridotte.
Gli emendamenti al D.L. n. 193/2016 hanno successivamente aggiunto delle specificazioni alla disciplina. In particolare, non viene più richiesta l'indicazione dell'eventuale utilizzo del credito già effettuato in compensazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Vengono inoltre inseriti tra i soggetti autorizzati all'utilizzo in compensazione per la dichiarazione integrativa IVA anche i produttori agricoli. Sul fronte delle sanzioni, viene estesa la riduzione anche per i casi di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche per i tributi doganali e le accise di competenza dell'Agenzia delle Dogane. |