Accertamento fondato sulle scritture contabili: il contraddittorio è necessario

La Redazione
17 Dicembre 2015

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in particolare per i maggiori redditi determinati ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973, l'onere probatorio che incombe sul contribuente ex art. 32 presuppone necessariamente l'attivazione del contraddittorio.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in particolare per i maggiori redditi determinati ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973, l'onere probatorio che incombe sul contribuente ex art. 32 presuppone necessariamente l'attivazione del contraddittorio, che costituisce primaria espressione del principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente.

Nel caso di specie, ove si contestano i recuperi a tassazione effettuati dall'ufficio rispetto al principio di competenza ed inerenza dei costi d'impresa risultanti dalle fatture passive, simile conclusione è corroborata da un'ulteriore considerazione. Tenuto conto infatti che per il diverso ambito dell'IVA si applica direttamente l'art. 51 della Carta di Nizza, e per l'effetto, il principio dell'obbligatorietà del contraddittorio di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ne discenderebbe nel caso specifico un'illogica disparità: sullo stesso presupposto impositivo, comune sia per l'IVA che per l'IRPEF (e cioè l'inerenza ai costi d'impresa), sarebbe ammesso il contraddittorio solo per la prima e non anche per la seconda, con l'ulteriore e paradossale conseguenza che, ammesso il contraddittorio con esito positivo per l'IVA e ritenute inerenti le fatture, si porrebbe un rispetto all'imposta diretta una grave problematica in tema di costituzionalità.

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