La definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016 nelle procedure concorsuali

18 Gennaio 2017

Il 24 novembre 2016, con l'approvazione al Senato, si è perfezionato l'iter di conversione del D.L. n. 193/2016 in materia di definizione agevolata dei ruoli affidati all'ente riscossore. Il testo definitivo, che conferma le sole modifiche già approvate dalla Camera, rinvia il termine di presentazione della domanda di definizione fino al 31 marzo 2017 con conseguente slittamento del correlato termine concesso ad Equitalia per la comunicazione delle somme da versare, portato al 31 maggio 2017.
La conversione del decreto con rinvio del termine di presentazione delle istanze

Il 24 novembre 2016, con l'approvazione al Senato, si è perfezionato l'iter di conversione del D.L. n. 193/2016 in materia di definizione agevolata dei ruoli affidati all'ente riscossore.

Il testo definitivo, che conferma le sole modifiche già approvate dalla Camera, rinvia il termine di presentazione della domanda di definizione fino al 31 marzo 2017 con conseguente slittamento del correlato termine concesso ad Equitalia per la comunicazione delle somme da versare, portato al 31 maggio 2017.

Fermo il limite temporale del 2018 per la completa esecuzione dei pagamenti, viene concessa maggiore dilazione temporale per i versamenti, che possono ora essere suddivisi in cinque rate, di cui tre con scadenza nel 2017 (luglio, settembre e novembre) e due nel 2018 (aprile e settembre) con precisazione che la ripartizione delle somme nel tempo prevede il versamento del 70% del dovuto entro il 2017 e del restante 30% nel 2018.

La possibilità di definizione agevolata è stata estesa ai ruoli affidati all'ente riscossore fino al 31 dicembre 2016.

Per gli enti locali che non abbiano affidato la riscossione ad Equitalia o a Riscossione Sicilia si prevede la possibilità di approvare appositi regolamenti per consentire anche la definizione delle entrate riscosse tramite ingiunzione fiscale.

La definizione agevolata nei contenuti

Possono essere oggetto della definizione agevolata tutte le imposte e contributi iscritti a ruolo, senza distinzione tra gli enti impositori (Agenzia Entrate, Enti locali , Enti previdenziali) titolari della pretesa (art. 6, comma 1, D.L. 193/2006) con la precisazione che la norma non incide sul debito in linea capitale, che resta tale, bensì sugli accessori individuabili al comma 1, “definibili” a costo zero.

In particolare, a fronte dell'integrale pagamento di imposte e contributi in linea capitale, attraverso la definizione agevolata potranno essere azzerate le seguenti voci debitorie iscritte a ruolo:

  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • sanzioni e somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (in materia previdenziale).

Sono invece esclusi dalla procedura agevolata:

  • gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo
  • i debiti afferenti le competenze e le spese dell'ente riscossore ovvero gli aggi esattoriali, le spese per eventuali procedure esecutive, le spese di notifica delle cartelle.

I casi particolari in cui debiti fiscali e previdenziali, pur iscritti a ruolo, non possono fruire della definizione, sono trattati dal comma 10.

Sono debiti esclusi quelli che costituiscono risorse comunitarie (dazi, accise ecc.), l'IVA all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero per aiuti di stato, i crediti derivanti da condanna della corte dei conti, le sanzioni, ammende, multe derivanti da provvedimenti penali di condanna, le sanzioni per violazioni al codice della strada (tipologia per la quale è però prevista la possibilità di definire i soli interessi di mora).

La definizione agevolata nelle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali sono chiamate a valutazioni di opportunità e convenienza rispetto ai contenuti dell'art. 6 del D.L. 193/2016, osservato anche l'espresso rinvio alla legge fallimentare formulato nel comma 13, che attribuisce il rango di credito prededucibile ex art. 111-bis l.fall. “alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale”.

Pur non essendo chiaro che cosa si intenda per “somme… oggetto di procedure concorsuali” la norma pare voler precisare che, qualora le procedure concorsuali intendano aderire alla definizione agevolata, i crediti precisati dall'ente riscossore, in risposta all'istanza formulata dalla procedura, dovranno essere riconosciuti quali crediti prededucibili ex art. 111 L.fall.

Si apre dunque una fase di verifica per tutte le procedure concorsuali, in particolare per quelle che abbiano accertato in via definitiva debiti privilegiati verso l'ente riscossore (Equitalia e Riscossione Sicilia ampliabili ad altri in funzione degli emendamenti recepiti) per imposte e contributi, correlate sanzioni ed interessi iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2016.

L'opportunità di azzerare debiti privilegiati per sanzioni ed interessi di mora su debiti fiscali e previdenziali potrà essere colta solo qualora determini (o si prevede che determinerà) risparmi di risorse finanziarie a beneficio della massa e solo qualora, negli esercizi 2017 e 2018, la procedura disponga delle risorse finanziarie disponibili per il pagamento delle somme dovute per accedere alla definizione agevolata dei ruoli.

La valutazione di convenienza in funzione dello stato della procedura

L'esercizio può essere semplice nelle procedure che siano già in grado di determinare con ragionevole certezza che la massa attiva della procedura ha risorse sufficienti per l'integrale pagamento dei debiti fiscali e previdenziali privilegiati iscritti a ruolo, maggiorati degli accessori ed accertati in via definitiva negli stati passivi.

In tali casi, infatti, con il pagamento dei debiti limitatamente alla linea capitale, agli aggi ed agli interessi legali previsti dalla definizione agevolata, la procedura azzererebbe i debiti per sanzioni ed interessi di mora, conseguendo apprezzabili effetti di riduzione del passivo privilegiato.

Si pensi ad esempio a quelle procedure fallimentari che siano vicine alla fase del rendiconto o che, attraverso i vari riparti parziali eseguiti, abbiano già delineato il grado di soddisfazione dei crediti degli Enti riscossori per debiti fiscali e previdenziali e correlati accessori aventi la natura di crediti privilegiati.

La verifica di convenienza presuppone la quantificazione del differenziale tra esborso stimato in un ipotetico piano di riparto a favore dell'Ente Riscossore e corrispondente esborso connesso alla definizione agevolata: in tutti i casi in cui i piani di riparto prospettino integrale soddisfazione dei debiti fiscali e previdenziali e dei correlati accessori è molto probabile che sia conveniente adire la definizione agevolata dei ruoli.

In particolare, nei casi in cui i piani di riparto prospettino l'integrale pagamento dei debiti iscritti a ruolo per sanzioni ed interessi di mora collocati in sede privilegiata l'opzione per la definizione agevolata che ne prevede l'azzeramento potrà risultare vantaggiosa.

È bene evidenziare che, ai fini del calcolo di convenienza, occorrerà anche quantificare l'effetto negativo connesso agli esborsi per gli aggi di riscossione, che sono crediti chirografari (Cassazione 28 luglio 2016, n. 15702) elevati, ai soli fini della definizione agevolata, al rango di crediti prededucibili ex art. 111 L. fall.

Osservato che il peso degli aggi calcolati dagli enti riscossori si attesta storicamente tra il 9% ed il 6% (post D.Lgs. n. 159/2015, art. 9) del valore iscritto a ruolo (escluse sanzioni e interessi di ritardata iscrizione a ruolo) e che il peso percentuale delle sanzioni è di regola largamente superiore a dette percentuali, pare potersi affermare che i debiti “azzerabili” con la definizione agevolata, di regola, risulteranno largamente superiori ai maggiori esborsi previsti per gli aggi elevati al rango di crediti prededucibili.

Circostanza che sarà tanto più evidente qualora siano confermati gli orientamenti espressi da Equitalia nell'audizione alla Camera del 2 novembre 2016 circa la possibile cancellazione di parte degli aggi, seppur limitatamente alla porzione dei debiti che sarà annullata ex art. 6.

Più complessa si presenta la verifica di convenienza della definizione agevolata per le procedure per le quali non sia ancora possibile stabilire con ragionevole grado di approssimazione il presumibile grado di soddisfacimento del passivo fiscale e previdenziale. Si tratta di quelle procedure per le quali il realizzo dell'attivo è in corso e la massa attiva disponibile è ancora insufficiente a formulare previsioni rispetto al possibile soddisfacimento dei crediti privilegiati.

La trasformazione di crediti privilegiati (imposte e contributi) e di crediti chirografari (aggi di riscossione) in crediti prededucibili disposta dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 impone le già descritte verifiche comparate di convenienza, con la differenza che una stima ex-ante, in presenza di realizzi dell'attivo solo stimati e/o di stati embrionali di avanzamento della procedura, espone la stessa al rischio elevato che i valori consuntivi di attivo e passivo non confermino poi i vantaggi sperati.

L'accesso alla definizione agevolata che modifica la graduazione dei crediti erariali e previdenziali elevandoli ex lege al rango di crediti prededucibili ex art. 111-bis l.fall. dovrà in ogni caso essere preceduto da apposita autorizzazione Giudiziale.

In particolare la verifica nel concordato preventivo

Quanto alle procedure concordatarie, la verifica di convenienza di accesso alla definizione agevolata dovrà essere effettuata con particolare attenzione al trattamento dei creditori privilegiati erariali e previdenziali previsto nella proposta.

Qualora il concordato preveda l'integrale pagamento dei crediti privilegiati fiscali e previdenziali, inclusi accessori per sanzioni ed interessi di mora, le verifiche di convenienza saranno analoghe a quelle già analizzate con riferimento ai diversi stati di esecuzione della procedura.

Qualora invece la procedura, supportata dalla relazione redatta dall'attestatore ex art. 160, comma 2, L.f., contempli la falcidia dei creditori erariali e previdenziali privilegiati, il margine di convenienza della definizione agevolata è destinato a contrarsi progressivamente in funzione della riduzione della percentuale di soddisfazione offerta ai privilegiati.

Se la falcidia prevista dalla proposta concordataria interessa la linea capitale dei crediti erariali e previdenziali privilegiati iscritti a ruolo è molto probabile che la procedura di definizione agevolata non sia affatto conveniente per la procedura, osservato che la stessa esclude interventi sui debiti fiscali e previdenziali in linea capitale.

Se la falcidia interessa invece solo sanzioni e interessi sui crediti fiscali e previdenziali privilegiati, allora la verifica di convenienza dovrà concentrarsi sull'attenta comparazione quantitativa tra pagamenti dovuti per all'accesso alla procedura di adesione agevolata, da un lato, e corrispondenti esborsi stimabili nell'esecuzione del piano di riparto concordatario, dall'altro.

Conclusioni

La procedura di definizione agevolata che consente la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali limitatamente ai debiti per sanzioni ed interessi di mora va sempre e comunque valutata all'interno delle procedure concorsuali, costituendo un'opportunità per la riduzione del passivo privilegiato a vantaggio della massa.

Ogniqualvolta i piani di riparto che si prospettano all'interno delle procedure prevedano, con ragionevole grado di approssimazione, di soddisfare integralmente i debiti fiscali e previdenziali per interessi di mora e sanzioni collocati in sede privilegiata, è probabile che convenga fruire dell'opportunità offerta dall'art. 6 D.L. n. 193/2016.

Osservato che il perfezionamento della procedura di definizione dei ruoli altera irreversibilmente l'ordine di distribuzione dell'attivo elevando al rango di crediti prededucibili ex art. 111-bis L.f. le “somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale” (art. 6, comma 13), la presentazione all'ente riscossore dell'istanza di definizione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Giudice Delegato, cui dovrà essere fornita idonea dimostrazione di convenienza dell'operazione per la massa attiva della procedura.

Le verifiche di convenienza presuppongono un esame comparato tra esborsi conseguenti ai piani di riparto attesi e corrispondenti esborsi per la “rottamazione” di debiti privilegiati per sanzioni e interessi di mora.

Una volta che il passivo sia accertato, la valutazione di opportunità si presenterà tanto più semplice e circostanziata quanto più avanzato sarà lo stato di esecuzione della procedura rispetto alla realizzazione dell'attivo.

Fonte:www.IlFallimentarista.it

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