Elusione e cessione di quote del Fondo Chiuso

La Redazione
18 Febbraio 2016

In forza dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 non può procedersi ad una riliquidazione fiscale ai fini dell'imposta di registro, poiché la norma non consente la ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati, mancando nel sistema dell'imposta in questione una norma antielusiva generale.

In tema di operazioni elusive, con riferimento a fattispecie di trasferimento di beni immobili, non può procedersi ad una riliquidazione fiscale ai fini dell'imposta di registro in forza dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986. La disciplina non consente la ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati, mancando infatti nel sistema dell'imposta di registro una norma antielusiva generale.

Nel caso di specie l'operazione consisteva nella cessione di quote del Fondo Chiuso all'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici ed Odontoiatri, autorizzato – per legge – ad essere quotista unico di fondi immobiliari). Il Fondo Chiuso è un tipico strumento di investimento disciplinato dal TUF, la cui gestione è data da una SGR con il controllo della Banca d'Italia.

Il Fondo pertanto consente una gestione degli immobili pro quota senza le preclusioni che la comunione reale genera, agevolando l'utilizzo delle quote di partecipazione che possono liberamente essere utilizzate come garanzia, mentre devolve la gestione degli immobili stessi ad un soggetto dotato di specifici requisiti e sottoposto alla vigilanza dell'Ente allo scopo preposto e munito di appositi poteri. A differenza dell'ENPAM che, in quanto Ente di previdenza, ha necessità di variare il proprio patrimonio e di inserirvi strumenti di facile negoziazione, quali le quote del Fondo Chiuso, senza doversi curare della gestione di beni immobili. Non vi è pertanto alcuna operazione elusiva né simulata.

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