Sì a valutazioni interpretative per legittimare o meno le detrazioni dichiarate
18 Marzo 2016
In tema di detrazione di imposta, l'art. 36-ter, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, consente, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, di escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti; nonché le deduzioni del reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti; di determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati emersi dalle dichiarazioni; di liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Dunque ove il contribuente esibisca documentazione carente o di dubbia rilevanza per giustificare la detrazione d'imposta menzionata, l'Ufficio può compiere ogni valutazione conseguente, anche interpretativa, per stabilire la legittimità o meno della detrazione riportata nella dichiarazione. |