Modalità e tempistiche per compensare l'IVA a credito
18 Marzo 2016
Una società ha maturato IVA a debito da liquidazione periodica nei primi tre mesi dell'anno 2015 e tali debiti non sono stati ancora versati. Nei mesi successivi la medesima società ha chiuso le liquidazioni periodiche maturando sempre crediti IVA chiudendo, conseguentemente, l'anno di imposta 2015 con IVA a credito. Per esigenze di natura finanziaria la società non vorrebbe versare i debiti IVA maturati nei primi mesi dell'anno 2015 per poi maturare un maggior credito IVA a fine anno. È possibile effettuare il ravvedimento operoso dell'imposta non versata compensando l'IVA a debito di inizio anno con il credito IVA di fine anno? Quali sono le sanzioni e le modalità con cui procedere al pagamento?
Qualora dalla Dichiarazione IVA risultasse un credito questo può essere utilizzato in compensazione quale “mezzo di pagamento” per regolarizzare gli omessi versamenti periodici relativi ai periodi di liquidazione precedenti. Le sanzioni e gli interessi da pagare risultano quelli previsti ordinariamente. Utilizzando il credito IVA annuale (codice tributo 6099) per compensare gli interessi dovuti al ritardato pagamento e la sanzione ridotta, bisogna fare attenzione al tetto massimo di 5mila euro. Con il pagamento dell'IVA periodica mediante ravvedimento operoso utilizzando il credito IVA nella dichiarazione IVA, la liquidazione periodica risulta regolarmente pagata. Nella Dichiarazione IVA 2017 relativa al periodo d'imposta 2016 bisognerà indicare al rigo credito IVA anno precedente compensato in F24 l'importo utilizzato in compensazione. |