Falcidiabilità dell’IVA per gli imprenditori in difficoltà

La Redazione
18 Aprile 2016

IL CNDCEC ha commentato la pronuncia dello scorso 7 aprile della Corte di Giustizia Europea con cui è stato dato il via libera ad uno Stato membro di accettare il pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria.

Il primo ok è arrivato nei giorni scorsi dalla giurisprudenza comunitaria: con la sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C‑546/14, la Corte Giustizia UE, sposando le conclusioni dell'Avvocato Generale, ha riconosciuto che i principi comunitari non precludono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, a condizione che un esperto indipendente attesti che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento.

La pronuncia, di fatto, sancisce quanto sempre sostenuto e auspicato dai Commercialisti. Con una breve nota diffusa lo scorso 15 aprile, il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, ha commentato: "Le conclusioni rassegnate dalla Corte rappresentano una conferma estremamente importante, che rafforza la fattibilità delle nostre proposte di modifica che comprendono, oltre alla falcidiabilità dell'IVA, anche l'esclusione dal privilegio sui beni mobili del debitore delle sanzioni, privilegio che, oltre a far ingiustificatamente prevalere l'interesse fiscale su quello della procedura, mal si concilia con i principi del sistema sanzionatorio tributario, da sempre ispirato al diritto punitivo penale e ai principi di personalità e colpevolezza”.

I Commercialisti ora puntano a far riconoscere la falcidibilità dell'IVA con Legge: a questo fine, nel Documento "Il contributo del Consiglio Nazionale dei commercialisti alla riforma della crisi di impresa - Profili tributari", presentato nel dicembre 2015 alla Commissione Rordorf, il CNDCEC ha predisposto un nuovo testo dell'art. 182-ter L.F. che prevede proprio la possibilità di una "falcidia" del debito IVA, nel rispetto di entrambe le condizioni poste dalla Corte.

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