Credito d'imposta per le imprese che utilizzano 'beni strumentali nuovi' in luoghi diversi
18 Aprile 2016
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7474/2016, ha ricordato che i "beni strumentali nuovi" quando siano beni mobili, è molto probabile che vengono utilizzati in luoghi diversi, seguendo il ciclo delle relative attività economiche. Dunque il rinvenimento di veicoli adibiti alla stessa funzione, ma in Comuni diversi della Regione confinante, non vale a ritenere che ad ognuno di essi corrisponda una autonoma "struttura produttiva" intesa in senso economico-funzionale. I mezzi impiegati dovranno considerarsi, salvo prova contraria, riconducibili alla stessa struttura facente capo all stessa impresa che operi nei settori delle attività "agevolate" dalla legge, la conseguenza è che risultano titolari del diritto al credito d'imposta a norma dell'art. 8 della Legge n. 388/2000.
Nel caso di specie le Entrate lamentavano la decisione presa in grado d'appello, dove i giudici avevano annullato l'avviso di recupero del credito d'imposta riconosciuto alla società contribuente, sostenendo che non si trattasse di struttura produttiva diversa e autonoma, ma solo di un articolazione della attività produttiva in luoghi diversi.
I Supremi Giudici rigettano il ricorso dell'Agenzia e chiariscono che in tema di agevolazioni tributarie, la norma antielusiva di cui all'art. 8 cit., permette il recupero del credito se "entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione". Si evince, dunque, la non applicazione in caso di trasferimento del bene in un luogo diverso da quello originariamente indicato dal contribuente, ma pur sempre nell'ambito della stessa struttura produttiva, attesa la finalità perseguita di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.
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