La documentazione extracontabile smaschera i pagamenti in nero

La Redazione
18 Aprile 2017

È con la sentenza n. 9658/2017 che la Corte conferma la validità della documentazione extracontabile rinvenuta presso il fornitore.

La documentazione extracontabile rinvenuta presso il fornitore inchioda il contribuente che commercia in metalli preziosi senza emettere fattura. Il caso è stato esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 14 aprile 2017, n. 9658.

L'Agenzia delle Entrate adduceva alcune prove documentali in merito al coinvolgimento del contribuente nelle cessioni di oro senza emissione di fattura, desumendo il coinvolgimento dell'uomo nelle operazioni di acquisto in nero di metalli preziosi sulla base di dichiarazioni rese da un dirigente della società cedente, oltre dal rinvenimento di documentazione extracontabile nell'abitazione di quest'ultimo. Il nominativo del contribuente era anche nella rubrica clienti. Insomma, erano elementi di «indubbia valenza presuntiva», che tuttavia la CTR aveva escluso, affermando che non essendo state trovate irregolarità nella gestione dell'indagato e prove dell'esistente rapporto tra le due ditte, non era possibile concordare con le accuse dell'Agenzia.

Per la Cassazione, tuttavia, era «evidente il difetto di sufficienza e coerenza logica del ragionamento del Giudice di merito, posto che lo stesso non spiega come possa escludersi l'esistenza di rapporti tra le due ditte sulla base della mancanza di irregolarità nella gestione aziendale». D'altronde, i pagamenti – essendo stati effettuati in nero – non potevano essere documentati in alcun modo. Per queste premesse, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

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