Nessuna colpa per il Fisco che muta lo stato dell’immobile
18 Aprile 2017
In merito al beneficio “prima casa”, al Giudice di merito spetta di accertare se un immobile abbia o meno le caratteristiche di lusso, e non è un errore dell'Ufficio nell'indicazione della norma di legge che può mutare lo stato dell'immobile, trasformandolo in uno “non di lusso”; lo ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza pubblicata il 14 aprile 2017, n. 9662.
In breve, la Corte era intervenuta ancora una volta in merito ad un contenzioso legato alla spettanza del beneficio fiscale prima casa. Davanti all'accoglimento delle richieste avanzate da una contribuente dalla CTR, l'Agenzia delle Entrate aveva fatto ricorso in Cassazione denunziando la violazione di legge e la contradditoria motivazione del giudice di merito, che aveva esaurito la propria motivazione spiegando come l'avviso di liquidazione del Fisco, che revocava l'agevolazione, fosse motivato dalla non corrispondenza dell'abitazione ai requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, «senza considerare la possibile non corrispondenza dell'immobile ai requisiti previsti dall'art. 5 del medesimo Decreto».
Secondo i Giudici di legittimità in sostanza, al giudice di merito spettava accertare «se nel concreto l'immobile in questione avesse o meno le caratteristiche di lusso indicate dal Decreto Ministeriale, senza che potesse avere valore decisivo l'eventuale errore dell'Ufficio nell'indicare la specifica norma del decreto stesso che prevedesse i requisiti richiesti per escludere nel caso il carattere di lusso dell'abitazione; tale errore, ove anche effettivamente esistente, non poteva avere in alcun caso il potere di mutare il modo d'essere dell'immobile, trasformandolo per questo solo fatto da immobile di lusso ad immobile non di lusso». |