Pubblicata la disciplina attuativa del nuovo interpello
18 Maggio 2016
Decolla l'interpello sui nuovi investimenti previsto dall'art. 2 del Decreto Crescita e Internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 147/2015). È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 110 del 12 maggio 2016) la relativa disciplina attuativa, ovvero il Decreto 29 aprile 2016 che detta le modalità applicative del nuovo interpello. Ecco in breve cosa prevedono le diposizioni del Decreto.
Tipologia di investimenti Possono essere oggetto della procedura la realizzazione di nuove attività economiche, oppure l'ampliamento, la diversificazione della produzione, la ristrutturazione di attività economiche preesistenti o ancora le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa.
Valore dell'investimento Ai fini della determinazione del valore, che non deve essere inferiore a 30 milioni di euro, concorrono tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento. Per i gruppi di società o raggruppamenti di imprese si deve considerare il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa. Ai fini della verifica della soglia minima dell'investimento, l'istante dovrà illustrare il metodo prescelto per la relativa quantificazione monetaria.
Contenuto dell'istanza di interpello L'istanza dovrà contenere, oltre ai dati dell'impresa, del domiciliatario della procedura e dell'investimento:
All'istanza, debitamente sottoscritta dall'istante o dal rappresentante legale o dal procuratore incaricato, deve essere allegata copia della documentazionenon in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini dellarisposta.
Presentazione dell'istanza di interpello La domanda potrà essere presentata a mezzo raccomandata A/R, a mano o tramite posta elettronica all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che sarà individuato con un prossimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (se indirizzata all'Ufficio sbagliato, sarà quest'ultimo a reindirizzarla a quello giusto). Copia dell'istanza e della relativa documentazione devono essere prodotte su supporto elettronico. I gruppi, ai fini della presentazione della domanda, dovranno conferire mandato speciale ad una delle imprese del gruppo o del raggruppamento.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate Entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a notificare o comunicare risposta scritta e motivata. Tale risposta vincola l'Agenzia delle Entrate in relazione al piano di investimento come descritto nell'istanza di interpello ed è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa è stata resa. Durante il procedimento l'Ufficio può effettuare interlocuzioni con l'istante, anche invitandolo a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, e, se lo reputa necessario, inviare suoi funzionari per accessi presso le sedi di svolgimento dell'attività, previa intesa con l'istante e nei tempi con questo concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.
Scadenze, accertamento e adempimento collaborativo La presentazione dell'istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Gli Uffici potranno svolgere gli ordinari controlli ex artt. 32, d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972 esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere. Inoltre, a favore del contribuente che si conforma al contenuto della risposta resa dall'Agenzia delle entrate, è riconosciuta la facoltà di accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7 D.Lgs. n. 128/2015) a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, purché ricorrano gli altri requisiti necessari per l'accesso al regime previsto da tale istituto. |