Soggetto erogatore diverso da quello effettivo: rientra tra le operazioni soggettivamente inesistenti

La Redazione
18 Maggio 2017

I Giudici della Corte di Cassazione ricordano con la sentenza n. 24307/2017 che le operazioni soggettivamente inesistenti devono ritenersi configurabili anche quando la fattura reca l'indicazione di un soggetto erogatore della prestazione imponibile diverso da quello effettivo.

L'Amministratore che fattura alla società le proprie prestazioni personali commette reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Lo specifica la Corte di Cassazione con la sentenza del 17 maggio 2017, n. 24307.

I Supremi Giudici hanno infatti affermato che «le operazioni soggettivamente inesistenti devono ritenersi configurabili anche quando, come nel caso di specie, la fattura rechi l'indicazione di un soggetto erogatore della prestazione imponibile […] diverso da quello effettivo».

In pratica, la vicenda verteva sulla cessione di quote societarie da una impresa italiana ad una straniera: la prima società pagava l'intermediazione ad una S.r.l., con regolare emissione di fattura e regolare incasso. Ma l'attività svolta dalla S.r.l. italiana era il commercio di prodotti di cancelleria: attività estranea al servizio in oggetto (l'intermediazione). All'Agenzia delle Entrate era bastato osservare che tale somma era stata prelevata dall'amministratore per sospettare e per spiccare un controllo. All'uomo, i giudici d'Appello comminavano due anni di reclusione; il ricorso ai Giudici di legittimità non lo ha aiutato: «Ritiene il Collegio che il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti […] ricorra, da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico-patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture e, dall'altro lato, ove sussista l'elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell'imposizione, da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura il quale, dunque, l'abbia effettivamente erogata».

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