Prima casa: niente agevolazione per l'immobile di interesse storico

La Redazione
18 Maggio 2017

La Cassazione, con la sentenza n. 11620/2017, ricorda che il contribuente che acquista un immobile di interesse storico artistico non può richiedere l'agevolazione fiscale prima casa.

Il fatto di acquistare un immobile di interesse storico/artistico non è di per sé sufficiente per garantire le agevolazioni fiscali prima casa in merito alle imposte ipotecarie e catastali. Lo ribadiscono i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza dell'11 maggio 2017, n. 11620. La Sezione Tributaria Civile ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato la revoca da parte delle Entrate dell'agevolazione fiscale connessa ad un immobile di proprietà: per il contribuente, infatti, indipendentemente dalle caratteristiche di lusso, egli poteva comunque usufruire delle agevolazioni fiscali poiché l'abitazione era classificata fra i beni di interesse storico, artistico ed archeologico, ai sensi della Legge n. 1089/1939. Con atto di autotutela, l'Agenzia delle Entrate rinunciava all'imposta di registro riconoscendo l'interesse storico ed artistico dell'immobile ma confermava l'atto impositivo nella parte riguardante le imposte ipotecarie e catastali e le sanzioni.

In conformità ad un principio consolidato, la Suprema Corte, sostiene che «i trasferimenti di immobili di interesse storico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Né la diversa collocazione della previsione agevolativa dell'imposta di registro a favore degli immobili vincolati […] può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico ed artistico». Pertanto, il ricorso del contribuente è stato respinto, con il pagamento delle spese.

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