La motivazione delle sentenze nei processi tributari: fondamentale l’individuazione del thema decidendum
18 Agosto 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16789/2016, ha preso posizione riguardo la motivazione delle sentenze scaturenti dai processi tributari, affermando la necessità di un'illustrazione completa dei ragionamenti che hanno portato alla decisone finale.
La vicenda nasce a seguito di un ricorso di una società la quale era stata oggetto di avviso di accertamento per l'anno 2003 a seguito di verifica fiscale; il ricorso veniva parzialmente accolto dalla CTP di Milano. Successivamente sia il contribuente (con appello principale) che l'Amministrazione Finanziaria (con appello incidentale) proseguivano l'azione legale in sede di CTR Lombardia, la quale respingeva entrambi gli appelli, motivando la decisione con un semplice richiamo alla sentenza di primo grado.
La società lamentava illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 I comma n. 4, violazione degli art. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 35 III comma del D.Lgs. n. 546/1992. La C.T.R. a parere della ricorrente, aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e non aveva esposto alcun chiarimento in merito ai motivi presenti nel ricorso in appello.
L'Agenzia delle Entrate lamentava anch'essa l'illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 I comma n. 4 e la violazione dell'art. 36 II comma n. 4 del D.Lgs 546/1992; l'Amministrazione affermava come il giudice d'appello non avesse risposto ad alcuno dei motivi presentati nel controricorso in Cassazione ma questo avessero semplicemente richiamato quanto affermato dalla Commisione Provinciale; inoltre la C.T.R. non aveva nemmeno esposto i motivi per cui riteneva di aderire a quanto affermato in primo grado.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di entrambe le parti; viene ricordato quanto già in precedenza era stato affermato in tema di processo tributario: è nulla la sentenza della C.T.R. «carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo». Il ragionamento operato dalla Corte di Cassazione ammette infatti la motivazione detta “per relationem” ma questa deve tener conto anche delle richieste espresse dalle parti e soprattutto deve chiarire il tipo di percorso logico-giuridico operato per ritenere corretto quanto già formulato in primo grado. Nella sentenza oggetto del ricorso in Cassazione mancano questi elementi fondamentali ed il richiamo alle prime fasi del processo si esaurisce con una breve frase in cui la C.T.R. conferma l'esattezza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
I giudici di legittimità trovano inaccettabile una simile motivazione, che a loro dire lascia intendere una certa noncuranza riguardo l'effettiva lettura e comprensione degli atti del processo.
In conclusione si può affermare che, in ambito tributario (così come per le altre materie giuridiche), è necessario per i giudici operare in maniera precisa e puntuale e soprattutto motivare con la stessa cura poiché è diritto della parte conoscere i motivi di accoglimento o diniego delle proprie richieste. |