Contestazione del coobbligato in solido
20 Ottobre 2015
Il coobbligato in solido è ammesso a contestare non solo i presupposti della propria corresponsabilità solidale,ma altresì l'an e il quantum accertato in capo al debitore principale, a prescindere dall'eventuale intervenuta definitività di atti di accertamento notificati al debitore principale e non anche al coobbligato (ciò argomentando dalla pronuncia della Corte Cost. 48/1968 in tema di supersolidarietà tributaria).
Il termine per la notifica all'obbligato in solido dell'avviso di accertamento coincide con quello previsto per il debitore principale, non essendo espressamente disciplinato un diverso termine di decadenza. |