Se i movimenti sui conti personali si riferiscono alla società la prova presuntiva è valida

La Redazione
18 Ottobre 2016

I rapporti di contiguità (familiare, collaborativi, associativa…) rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale. È così che la Cassazione, con l'ordinanza n. 20851/2016, risolve la questione prospettata dalla ricorrente.

Il Fisco può fornire anche in via presuntiva la prova che determinati movimenti sui conti bancari personali dei soci si riferiscono ad operazioni societarie. Lo spiegano i giudici della Cassazione con l'ordinanza del 14 ottobre 2016, n. 20851. Lamentava la ricorrente che la presunzione che i conti bancari dei soci fossero riferibili alla società era illogica, in assenza della constatazione dell'Ufficio sull'erogazione in nero di ricavi occulti ai soci.

Ma l'Amministrazione finanziaria, a detta della Cassazione, ben può fornire la prova – anche in via presuntiva – che dei movimenti bancari personali dei soci siano riferibili, in realtà, ad operazioni poste in essere dalla società; e specialmente tenendo conto della relazione di parentela che può far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari; salvo prova contraria, ovviamente. Infatti “rapporti di contiguità (familiare, collaborativi, associativa…) rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale”. E – hanno aggiunto i Supremi Giudici – “non è sufficiente la prova generica circa ipotetiche causali dell'affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse all'attività d'impresa”.

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