Agevolazione "prima casa": la data di edificazione non rileva

La Redazione
18 Novembre 2015

I Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23228/2015, hanno stabilito che se la casa è di lusso, sono irrilevanti, al fine della determinazione dei benefici fiscali prima casa, tanto la data di edificazione quanto il fatto che l'immobile sia stato costruito anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 agosto 1969.

Se la casa è di lusso, sono irrilevanti, al fine della determinazione dei benefici fiscali prima casa, tanto la data di edificazione quanto il fatto che l'immobile sia stato costruito anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 agosto 1969. A dirlo, con una dettagliata esposizione, sono stati i Giudici della Cassazione, nella sentenza del 13 novembre 2015 n. 23228.

La vicenda in breve. La ricorrente aveva venduto, insieme al marito, una casa di abitazione; successivamente, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione per la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, poiché tale abitazione era considerata come di lusso, per una metratura superiore ai noti metri 240. Secondo la CTP, però, l'avviso di liquidazione era da annullare: l'atto tributario era da considerarsi tempestivo, ma la pretesa era infondata, in quanto l'immobile era stato costruito prima del 1967. La CTR aveva riformulato il giudizio: l'anno di costruzione non era da considerarsi rilevante, in quanto per la classificazione di un bene come appartenente alla categoria di lusso basta la metratura, se superiore ai 240 mq.

La vicenda, davanti alla Cassazione, ha assunto i toni che seguono: la critica mossa alla sentenza impugnata verteva principalmente sull'affermazione che si aveva ad oggetto un immobile costruito con licenza anteriore alla data in vigore del D.M. 2 agosto 1969, (con il quale si definivano i parametri per l'assegnazione del criterio di casa di lusso) per cui, secondo la ricorrente, era da applicarsi la disciplina di cui al D.M. 4 dicembre 1961, in virtù del quale la superficie dell'immobile era solo uno dei requisiti per la classificazione come “di lusso”.

Il motivo è parso infondato ai Giudici della Corte: “Secondo consolidata giurisprudenza – hanno affermato – la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegata all'art. 2, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, come convertito dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, fra le abitazioni non di lusso, “secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, e segnatamente quelli fissati dagli artt. 1 e 6.

Ora, osservato ciò, i giudici hanno anche puntualizzato come l'affermazione che per quelle costruite con licenza anteriore alla data di entrata in vigore del D.M. del 2 agosto 1969 vadano applicate le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961 sia da considerare non come separazione cronologica (come se fossero due diverse specie di “abitazioni di lusso”) ma come semplice valenza di regolamentazione transitoria dall'unica fattispecie prevista, quella cioè delle abitazioni in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto: “Invero – proseguono i Giudici di legittimità – soltanto tali costruzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti, e solo per quelle poteva porsi il problema della individuazione del complesso normativo al quale fare riferimento per stabilire il carattere dell'abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali dell'epoca”.

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